REGOLAMENTO
ART 1 (Iscrizione)
L'iscrizione all'ASPAM dei Soci Ordinari o Aderenti prevede che gli interessati inviino
domanda scritta al Presidente dell'Associazione. Tale domanda, che si effettua compilando
l'apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla privacy, comporta la conoscenza
dello Statuto e l'accettazione dei suoi articoli. Il modulo di iscrizione deve essere
accompagnato dalla firma consensuale del Delegato regionale o di un membro del Consiglio
Nazionale. L'iscritto ha l'obbligo di versare puntualmente la quota sociale, il cui
importo viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale.
ART 2 (Condizioni)
I requisiti minimi necessari per ottenere l'iscrizione sono quelli elencati nell' art. 3
dello Statuto.
ART 3 (Nomina e Decadenza)
Spetta al Consiglio Nazionale valutare le domande e concedere l'iscrizione ai Soci. II
Consiglio Nazionale puo deliberare la decadenza di un suo componente secondo quanto
previsto dall' art S dello Statuto. Puo inoltre dichiarare decaduti i Soci che non abbiano
versato da almeno 2 anni la quota associativa e non si siano messi in regola entro 3 mesi
dal ricevimento del sollecito scritto del Segretario nazionale, anche per quanto riguarda
eventuali arretrati.
ART 4 (Esclusione)
Cessano di appartenere all'Associazione i membri decaduti, o coloro che comunichino per
iscritto tale volonta al Consiglio Nazionale, oppure coloro che vengano esclusi.
L'esclusione puo avvenire:
a) per aver assunto iniziativein contrasto con gli intenti e con gli scopi statutari,
comunque non consone con le linee programmatiche indicate dal Consiglio Nazionale.
b) per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali e di immagine
L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale. In ogni caso il
Socio, escluso o decaduto, avra facolta di ricorrere al giudizio inappellabile dei
Probiviri.
ART 5 (Cariche sociali)
Possono accedere alle cariche sociali esclusivamente i soci Ordinari e i soci Fondatori.
Per ricoprire una delle cariche sociali e necessario che il socio candidato, al 31-12
dell'anno che precede quello dell'elezione, risulti iscritto all'ASPAM da almeno due
anniconsecutivi. E' inoltre necessario che il candidato sia regolarmente iscritto per
l'anno incorso.
E' vietato ricoprire piu di una carica sociale, tranne che per casi eccezionali e su
disposizione del Consiglio Nazionale. Se una carica sociale viene ricoperta per meno di un
anno solare, tale periodo di tempo non sara considerato ai fini della eventuale
rieleggibilita.
Cariche sociali
1) Presidente Nazionale : ricopre la carica per uno o,
al massimo due mandati consecutivi, al termine dei quali continuera a far parte del
Consiglio Nazionale in veste di Past-President per tutto il tempo nel quale restera in
carica il suo successore o chi dovesse eventualmente sostituirlo. In seguito il
Presidente, per potersi candidare a cariche sociali, dovra rispettare la pausa di un
mandato.
2) Vicepresidente Nazionale : resta in carica per uno
o, al massimo, due mandati consecutivi, al termine dei quali potra candidarsi solo e
unicamente alla carica di Presidente. In caso di mancata elezione non potra accedere a
cariche sociali per un mandato. Il Vicepresidente e in posizione di incoming per
la successione alla presidenza, successione else potra avvenire solo previa approvazione
elettorale da parte dell'Assemblea Generale.
3) Consiglieri Nazionali, Revisori dei conti e
Probiviri potranno accedere alle rispettive cariche per due mandati consecutivi al
massimo. Poi dovranno rispettare la pausa di un mandato.
Per comprensibili motivi, la pausa di un mandato non
sara obbligatoria per chi nel frattempo dovesse eventualmente essere eletto Presidente.
ART 6 (Sostituzioni)
In caso di dimissioni, o di decadenza, o di esclusione,
o di assenza a tempo indefinito, le sostituzioni avverranno nel seguente modo.
a)Presidente : verra sostituito dal Vicepresidente
b)Vicepresidente : verra sostituito dal Consigliere
Nazionale piu anziano in ordine di iscrizione o, se necessario, in ordine di eta_
e)Consiglieri Nazionali : saranno sostituiti dai primi
non eletti, purche questi risultino ancora regolarmente iscritti a131-12 dell'anno
precedente.
d) Segretario e Tesoriere nazionali : saranno
sostituiti da uno dei Consiglieri, in seguito a delibera da parte del Consiglio Nazionale.
Tale sostituzione
deve avvenire nel piu breve tempo possibile.
e)Revisori dei conti e Probiviri : saranno sostituiti
dai loro supplenti. In tale eventualita il ruolo di supplente sara assunto dal primo dei
non eletti nel Collegio di competenza.
í)Delegati regionali e Delegati provinciali : saranno
sostituiti da Soci Ordinari o Soci Fondatori su delibera del Consiglio Nazionale.
g)Past-President : per ovvie ragioni non puo essere
sostituito e pertanto la sua carica restera vacante per tutto il periodo del mandato
presidenziale.
Qualora, per obbiettiva impossibilita, non si potesse
procedere ad una o piu sostituzioni previste dal presente Articolo, ad esse provvedera
un'Assemblea Generale straordinaria indetta nel piu breve tempo possibile.
ART 7 (Scadenza mandati)
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali devono
svolgersi immediatamente dopo la scadenza del triennio di mandato; comunque non oltre un
mese dopo tale scadenza. I nuovi eletti si insedieranno entro trenta giorni dalla loro
elezione.
ART 8 (Convocazione dell'Assemblea Generale)
L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria
all'inizio di ogni mandato su convocazione del Presidente nazionale. Assemblee Generali
straordinarie possono essere convocate dal Presidente, in seguito a sua iniziativa
personale, o su delibera del Consiglio Nazionale, o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci
Ordinari. La convocazione deve avvenire con almeno trenta giorni di preavviso per mezzo
della rivista dell'ASMA e con comunicazione scritta a tutti i Delegati, regionali e
provinciali. In tale preavviso devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della
riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Nello
stesso ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti dei quali sia stata
richiesta la discussione da non meno di venticinque Soci Ordinari. E' valida a tutti gli
effetti in prima convocazione l'Assemblea che sia costituita da non meno della meta dei
Soci Ordinari, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda
convocazione, questa sara- valida con qualsiasi numero di Soci Ordinari presenti.
ART 9 (Elezioni)
L'Assemblea Generale e diretta dal Presidente
nazionale. All'atto del suo insediamento viene nominato segretario assemblare uno dei
Consiglieri nazionali, preferibilmente il piu anziano in ordine di iscrizione, o in ordine
di eta. Il segretario assembleare coadiuvera il Presidente e stilera un sintetico verbale
dei lavori. In apertura di Assemblea il Presidente nominera una "Commissiorne di
controllo", composta da tre Soci Ordinari o Fondatori presenti, di cui uno assumera
funzioni direttive. Tale commissione restera in carica fino alla chiusura della seduta
assembleare e avra il compito di verificare :
1)i requisiti di eleggibilita dei candidati
2)il diritto di voto dei singoli Soci
ART 9
Il Presidente nazionale coordina l'attivita
organizzativa e culturale dell'Associazione. Egli e garante dello Statuto e dirige
l'Assemblea Generale e il Consiglio Nazionale. Partecipa inoltre, personalmente o tramite
un suo delegato, ad ogni ufficiale manifestazione associativa a livello regionale. In ogni
convocazione, per importanti motivi, il Presidente puo richiedere la consulenza di
tecnici, anche non Soci.
ART 10
Il Vicepresidente nazionale coadiuva il Presidente e lo
sostituisce in caso di impedimento.
ART 11
Il Segretario nazionale coordina l'attivita
organizzativae culturale dell'Associazione anche attraverso le delegazioni regionali.
Redige sinteticamente i verbal delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio
Nazionale. Inoltre egli controlla e garantisce la regolarita degli aventi diritto al voto
in sede di Assemble Generale, nonché la regolarita di tutte le eventuali deleghe.
ART 12
Il Tesoriere nazionale tiene la contabilita e
l'inventario dei beni. Predispone inoltre il bilancio consuntivo e quello preventivo. Su
mandato del Presidente effettua. le operazioni di cassa e redige un registro dei beni
posseduti dall'Associazione.
ART 13
Il Collegio dei Revisori dei conti e formato da tre
membri, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali affideranno ad uno di
essi l'incarico c presidente. Del Collegio fa parte anche un membro supplente
identificabile nel primo dei non eletti fra i candidati alla carica. Il supplente
partecipera alle riunione del Collegio solo in seguito alla assenza di uno dei membri
effettivi. I Revisori dei conti si riuniscono almeno una volta l'anno. Hanno il compito di
controllare I contabilita dell'Associazione vigilando sulla sua regolarita.
ART 14
Il Collegio dei Probiviri.e formato da tre membri,
eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali nomineranno fra loro un
presidente. Il primo dei no: eletti fara parte del Collegio in qualita di membro supplente
e con diritto di partecipare alle riunioni solo in seguito alla assenza di un membro
effettivo. Probiviri si riuniscono quando vengano chiamati a risolvere, a norma di
Statuto, controversie di ordine associativo in merito alle quali venisse richiesto da
Consiglio Nazionale il loro inappellabile giudizio.
ART 15
Ogni Regione ha un'unica sezione regionale. Ogni
sezione regionale e retta da un unico Delegato regionale. I Delegati regionali vengono
nominati dal Consigli Nazionale, il quale provvede a nominare anche i Delegati
provinciali, uno per provincia, su segnalazione dei corrispondente Delegato regionale.
Nella necessita e doversi far sostituire, il Delegato regionale potra scegliere allo
scopo, con il consenso del Segretario nazionale, uno dei suoi Delegati provinciali. I
Delegati regionali e i Delegati provinciali resteranno in carica per il tempo di uno o. al
massimo, due mandati. L'eventuale riconferma non potra avvenire prim della pausa di un
mandato. Tuttavia, il Consiglio Nazionale puo dichiarare decaduto uno o piu Delegati e
sostituirli la dove lo ritenesse necessario.
Ciascuna sezione regionale ha la funzione di coordinare
la vita associativa nel territorio di propria competenza. Le attivita associative devono
svolgersi i consonanza con le regole statutarie e comunque con le decisioni del Consiglio
Nazionale.
Il Delegato regionale convoca almeno una volta l'anno
l'Assemblea regionale. con un preavviso scritto di due settimane diretto ai Soci. In tale
preavviso devoti essere elencati gli argomenti all'ordine del giorno.
Assemblee regionali straordinarie possono essere
indette dal Delegato regionale o da almeno la meta, dei delegati provinciali o dal
Consiglio Nazionale o da u numero di iscritti della Regione interessata pari ad 1/3 degli
aventi diritto al voto.
Tutte le iniziative sociali regionali devono essere
comunicate con ragionevole anticipo al Segretario nazionale.