STATUTO WORD STAMPABILE

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ART 1 - DENOMINAZIONE e
SEDE
E' costituita un' Associazione
denominata "Associazione Scientifica Promozione Aggiornamento
Medico", la cui sigla è A.S.P.A.M..
Essa opera nel rispetto ed in
conformità con quanto previsto nel Decreto del Ministero della Salute del
31/5/2004 (n. 14836 pubblicato in G.U. 2.7.2004 n. 153 – requisiti per
l’appartenenza alle società medico scientifiche) e successive modifiche.
L’Associazione ha sede legale nel
Comune di Siena, attualmente in via Sallustio Bandini n. 33 c/o Rag. Carlo
Cagnacci.
Il Consiglio Nazionale avrà
facoltà di istituire Delegazioni e/o Filiali periferiche, nazionali ed estere. ovvero
di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopraindicato.Spetta
invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da
quello sopra indicato.
ART 2 – SCOPI e FINALITA’
L'Associazione non ha
connotazione né finalità sindacale, né scopi di lucro.
L’Associazione non può esercitare
attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le
attività di formazione continua. Essa persegue esclusivamente fini di
solidarietà sociale. Si propone di valorizzare la figura dei propri iscritti,
prefiggendosi i seguenti obiettivi:
-
A. Promuovere
l'aggiornamento professionale, culturale, tecnologico, e strumentale dei propri
iscritti, anche promuovendo tavole rotonde, incontri o convegni;
-
B. Promuovere
l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente anche con programmi annuali di attività
formative ECM nei confronti degli associati;
-
C. Sostenere in
modo attivo e costante il proprio inserimento nella programmazione sanitaria
nazionale e regionale, nonché ·collaborare con il Ministero della Salute,
Regioni e Aziende Sanitarie, Organismi e Istituzioni Pubbliche.
-
D. Incentivare
la collaborazione con altre Associazioni di pari dignità, nazionale e/o
internazionali, anche confederandosi con esse
-
E. Elaborare
trial di studio, linee guida, in collaborazione con ASSR (Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali) e FISM (Federazione delle Società Medico Scientifiche
Italiane), in conformità a quanto espresso nel D.M. 31/5/2004 e alla natura
federativa di FISM-
-
F. Promuovere
iniziative scientifiche, cliniche;epidemiologiche, didattiche e divulgativa,
partecipando attivamente a convegni, corsi di aggiornamento, ricerche e
pubblicazioni nei vari campi della Medicina.
-
G. Istituire
premi e borse di studio per i suoi iscritti che si dimostrino meritevoli nelle
discipline mediche.
-
H. Favorire ogni
iniziativa utile e necessaria per il conseguimento dell'oggetto Sociale, ivi
comprese le operazioni mobiliari, immobiliari ed editoriali. G. Partecipare
all'educazione della popolazione organizzando, direttamente e/o in
collaborazione con volontari, incontri aperti al pubblico.
-
I. Partecipare
all’educazione della popolazione organizzando direttamente e/o in
collaborazione con volontari, incontri aperti anche al pubblico
-
L. Pubblicare
un periodico culturale e di vita associativa, testi e/o riviste scientifiche.
Tutte le attività
formative svolte dall’Associazione dovranno essere accompagnate da un sistema
di verifica delle stesse quale la consegna ai partecipanti di un questionario
da compilare e consegnare alla fine dell’attività di formazione attraverso il
quale il partecipante dovrà esprimersi in merito a:
-
rilevanza argomenti trattati rispetto alle necessità di
aggiornamento,
-
qualità dell’evento,
-
efficacia dell’evento
-
e dovrà altresì compilare un questionario di verifica
apprendimento.
L’Associazione non può
svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad
esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in
quanto integrative delle stesse.
ART 3 – REQUISITI SOCI
Possono iscriversi e far parte dell' ASPAM i
laureati in medicina e chirurgia iscritti all’Albo Professionale e quegli
studiosi di discipline biologiche e mediche che dedicano la loro attività alla
ricerca, nonché persone maggiorenni che svolgono attività in campo sanitario,
nonché Enti e Istituti pubblici e privati.
Ogni socio deve comunicare per iscritto al
Consiglio dell’Associazione il domicilio ove intende ricevere le comunicazioni
sociali, nonché il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica,
dichiarando di accettare espressamente le comunicazioni con tali mezzi.E’
obbligo del socio comunicare le eventuali variazioni.
Le comunicazioni sociali si intendono valide quando
vengano inviate presso il domicilio eletto ovvero al numero di fax e indirizzo
di posta elettronica comunicato.
ART 4 - SOCI
Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci
Aggregati, Soci Onorari, Soci Sostenitori.
1 Soci Ordinari:
possono essere solo medici, persone fisiche, che abbiano requisiti di retta
condotta morale e professionale e siano in possesso di una laurea in Medicina e
Chirurgia conseguita in Italia o all’estero, purché riconosciuta equivalente, e
che abbiano ottenuto l'iscrizione, approvando incondizionatamente il presente
Statuto. Sono tutti elettori e eleggibili.
2. Soci Aderenti:
sono persone fisiche, non medici, che
operano nell'ambito di discipline socio-sanitarie, paramediche e biologiche,
dedicandosi alla ricerca, all'assistenza a alla prevenzione ed abbiano una corretta
condotta professionale. Sono tutti elettori, ma non eleggibili.
3. Soci Benemeriti
Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, Enti, Organismi, Istituti che
condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione. Non possono
essere elettori, né eleggibili.
ART. 5 - AMMISSIONE SOCI
L’ammissione dei Soci Ordinari e Aggregati avviene
su domanda scritta compilata su apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla
privacy, presentata alla sede periferica e inviata tramite essa al Presidente dell’Associazione.
Con la sottoscrizione della domanda, l’aspirante
socio autorizza l’Associazione a trattare i suoi dati personali , ai sensi del
D.P.R. 30.06.2003 n. 196 (c.d. Legge sulla Privacy).
La domanda deve essere accompagnata dalla firma
consensuale del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale o
Interprovinciale o da un membro del Consiglio Nazionale. L’accettazione delle domande per l’ammissione
dei nuovi soci avviene a insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale.
L’accettazione del socio deve risultare da apposito
verbale del Consiglio Direttivo Nazionale.Il Consiglio Nazionale delibera
l’eventuale nomina di Soci onorari.La qualità di Socio è personale e non è
trasmissibile.
ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero
e volontario ed impegna i Soci al rispetto delle norme e degli obblighi
previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle risoluzioni deliberate dagli
organi associativi.
I Soci Ordinari e Aderenti sono obbligati a versare
la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.Il pagamento
della quota associativa dovrà essere effettuato entro trenta giorni
dall’accettazione della domanda, e successivamente entro il mese di aprile di
ogni anno solare.
Ciascun Socio Ordinario e Aderenti in regola con il
versamento delle quote sociali ha diritto a partecipare effettivamente alla
vita dell’Associazione, ha diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e
le modificazioni dello statuto e ha diritto alla elezione e alla eleggibilità
negli organi direttivi dell’Associazione, a partire dal dodicesimo mese dalla
data di delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.Il contributo
associativo non è trasmissibile né rimborsabile.In caso di morte del socio, gli
eredi non potranno rivendicare alcun diritto.
ART. 7 –
DECADENZA dalla QUALIFICA di SOCIO
La qualifica di Socio può venire meno per i
seguenti motivi:
a)· Morte
del socio e/o scioglimento dell’Associazione
b) · Recesso
del socio da comunicarsi per iscritto al Presidente che avrà effetto dalla
presa d’atto del Consiglio Direttivo
c)· Decadenza
a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per morosità di almeno due anni e
che non si siano messi in regola entro tre mesi dal ricevimento del sollecito
scritto da parte del Segretario Nazionale
d)· Esclusione
deliberata dal Consiglio Direttivo per aver assunto iniziative in contrasto con
gli intenti e con gli scopi statutari ovvero per aver arrecato all’associazione
gravi danni materiali o di immagine
e)· Su
proposta del Consiglio dei Probiviri.
In ogni caso il Socio escluso o decaduto avrà
facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Probiviri.
ART 8 – ORGANISMI
L'ASPAM è formata dai seguenti organismi
associativi: a) Assemblea Generale b) Consiglio Nazionale c) Collegio dei
Revisori dei conti d) Collegio dei Probiviri e) Sezioni regionali
ART 9 – ORGANO UFFICIALE
L'ASPAM pubblica e diffonde una rivista periodica
di contenuto scientifico-culturale denominata "II Punto".
Il Direttore Responsabile viene nominato dal Consiglio
Direttivo Nazionale e può essere revocato dalla stesso Consiglio.Il Board
Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I compiti del Board Scientifico sono:
· Coordinare
l’attività della rivista
· Valutare
e approvare la scientificità degli incontri programmati sotto l’egida
dall’Associazione
· Approvare
gli studi scientifici promossi dall’ASPAM
ART 10 – ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale, della quale fanno parte tutti
i Soci, è la massima espressione associativa. Essa è diretta dal Presidente o
dalla persona ammessa a sostituirlo a norma di Statuto.
Hanno
diritto al voto e a due deleghe i Soci
Ordinari e Aderenti, a condizione che risultino regolarmente iscritti al
31-12 dell'anno precedente e che abbiano regolarizzato la loro iscrizione per
l'anno in corso.
Funzioni
L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti
funzioni:
1)
Elegge a scrutino segreto il Presidente, i Consiglieri
Nazionali, i Revisori dei conti, i Probiviri.
2)
Approva entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno il
bilancio consuntivo al 31.12 dell’anno appena trascorso ed il bilancio
preventivo per l’anno in corso.
3)
Delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno
L’Assemblea Straordinaria, ha le seguenti funzioni.
4)
Approva lo Statuto.
5)
Approva o respinge eventuali modifiche dello Statuto
che siano richieste dal Consiglio Nazionale o da almeno la meta dei Soci
Ordinari.
6)
Delibera sullo scioglimento dell’Associazione
fissandone le modalità.
ART. 11 – CONVOCAZIONE dell’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente
Nazionale in carica, almeno una volta l’anno, per lo svolgimento dei compiti
previsti dallo statuto (art. 8).
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal
Presidente Nazionale su:
· delibera
del Consiglio Direttivo
· su richiesta del Collegio dei Revisori dei
Conti
· su
richiesta di un numero di Soci Ordinari e Aderenti non inferiore al 10%
mediante richiesta scritta, motivata e firmata.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere
inviato almeno quindici giorni prima con lettera ordinaria o attraverso fax o
e-mail e deve contenere giorno, ora e luogo della riunione in prima e seconda
convocazione e gli argomenti all’ordine del giorno.
Hanno diritto al voto in Assemblea solamente i soci
in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART. 12 – VALIDITA’ dell’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente la metà degli associati più uno, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART: 13 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica,
ovvero in caso di impedimento, dal Vice Presidente. In loro mancanza
l’Assemblea eleggerà tra i presenti il Presidente. Spetta al Presidente
dell’Assemblea con pieni poteri dirigere la discussione.
All’atto del suo insediamento il Presidente nomina:
· il
Segretario dell’Assemblea che coadiuverà il Presidente e stilerà il verbale dei
lavori
.· I tre
membri della Commissione di Controllo, di cui uno assumerà le funzioni
direttive, che avrà il compito di verificare il diritto di voto e le deleghe
dei singoli soci o in sostituzione nel caso di elezioni:
· i tre
membri della Commissione Elettorale, che svolgeranno anche il compito di
Presidente e di scrutatori del seggio elettorale.
Subito dopo si formeranno i Seggi elettorali,
ciascuno dei quali coordinato da tre membri, non candidati. I voti saranno
espressi a scrutinio segreto su due schede di diverso colore. Con una di esse
sarà eletto il Presidente Nazionale. Con l'altra scheda saranno eletti i sei
Consiglieri Nazionali, i tre Revisori dei conti, i tre Probiviri. Ogni Socio
con diritto di voto può esser portatore di non più di due deleghe elettorali
sottoscritte dagli interessati.
Tutti i Soci Ordinari o Aderenti sono eleggibili,
purchè in regola con il pagamento delle quote sociali, nei limiti stabiliti dal
presente Statuto. I Soci eleggibili che aspirino a ricoprire una delle cariche
sociali devono sottoscrivere la accettazione della loro candidatura, da
consegnare al Presidente Nazionale in carica.
L’accettazione della candidatura può essere
inoltrata fino al momento nel quale il Presidente dichiara aperta l'Assemblea
Generale.In ogni caso, qualora si venisse a creare una condizione di parità di
voti, prevarrà il Socio più anziano in ordine di iscrizione o, se necessario,
in ordine di età. Ciò vale per tutte le cariche, comprese quelle dei supplenti.
ART. 14 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
L’Assemblea Ordinaria delibera in prima
convocazione con il voto della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in
seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti.
Per quanto riguarda le delibere aventi per oggetto
le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’Associazione, sia l’Assemblea
Straordinaria che l’Ordinaria (in seconda convocazione) sono valide con il voto
favorevole di almeno 2/3 dei presenti.Ogni partecipante all’Assemblea con voto
deliberativo ha diritto ad un voto e ad un massimo di due deleghe.
Le votazioni per il Presidente, per il Consiglio
Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per quello dei Probiviri
hanno luogo a scrutinio segreto, così come tutte le votazioni che abbiano ad
oggetto valutazioni sulle persone.Le votazioni sugli altri argomenti all’ordine
del giorno avvengono a voto palese, salvo diversa deliberazione dell’assemblea
stessa.
ART 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo e
amministrativo dell’Associazione. Esso esercita tutti i poteri non
esplicitamente riservati all'Assemblea Generale. II Consiglio Nazionale discute
e decide in merito a qualsiasi questione riguardante l'Associazione.
II Consiglio Nazionale è composto dal Presidente,
dell’Associazione, eletto dall’Assemblea e da un massimo di sei Consiglieri. Fa
inoltre parte del Consiglio direttivo il Past-President (ovvero il Presidente
dell'ultimo mandato).II Consiglio Nazionale nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente, il Segretario Nazionale ed
il Tesoriere Nazionale.Tale nomina deve avvenire nella prima riunione indetta
dopo le elezioni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3
(tre) anni e sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica una sola
volta.Il membro del Consiglio che sia assente per più di due sedute dalle
riunioni senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto da una
maggioranza dei 2/3 del Consiglio.
Il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il
Tesoriere possono essere revocati dal Consiglio Direttivo che li ha nominati.
In tale caso di revoca ovvero in caso di morte e dimissioni, il Consiglio
Direttivo provvede, nella stessa riunione della revoca ovvero nella sua prima
riunione successiva, alla nomina di altro consigliere alla carica resasi
vacante.
ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo e
amministrativo dell’Associazione ed esercita tutti i poteri non esplicitamente
riservati all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo:
· Approva
le domande di iscrizione dei Soci Ordinari, Aggregati e Sostenitori
· Nomina i
Soci Onorari
· Approva
la costituzione di Sezioni Regionali e
Provinciali e ne nomina i Delegati
· Nomina
il Board Scientifico
· Stabilisce
i programmi di attività dell’Associazione
secondo gli scopi indicati dallo Statuto e attua i programmi di lavoro
approvati dall’Assemblea Generale
· Provvede
all’amministrazione del patrimonio dell’Associazione
· Approva
su proposta del Presidente data, luogo, orario e ordine del giorno delle
Assemblee
· Approva
le relazioni annuali sull’attività dell’Associazione redatte dal Presidente,
dal Segretario Generale e dal Tesoriere
· Stabilisce
la quota associativa annua
· Predispone,
sentito il parere dei Revisori dei Conti, il Bilancio Preventivo che verrà
ratificato dall’Assemblea, e redige, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il
Bilancio Consuntivo da sottoporre all’Assemblea
· Delibera
il rimborso spese degli Associati per le attività svolte per conto
dell’Associazione· Esegue le delibere
assembleari ed esplica ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dalla
Legge
· Accetta
donazioni, elargizioni, contributi da Enti Pubblici e da Privati
· Delibera
sulla sospensione di un iscritto dalla sua carica per tutto il tempo ritenuto
necessario, nonché delibera la decadenza dalla qualifica di Socio secondo
quanto disposto dall’art. 7 e di Membro del Consiglio secondo quanto disposto
dall’art. 15.
Tutti i componenti del Consiglio Nazionale,
compreso il Past-President, hanno diritto al voto in sede consiliare.In
Consiglio il voto non e delegabile, né esprimibile a scrutinio segreto. Qualora
fosse necessario, possono eccezionalmente partecipare alle riunioni del
Consiglio Nazionale, su invito personale del Presidente, altri Soci ovvero i
Delegati Regionali o Provinciali, per singole questioni che li riguardano o di
cui sono esperti. In tal caso i Soci invitati non avranno diritto al voto.
Almeno una volta l'anno il Consiglio Nazionale incontra tutti i Delegati
regionali, a gruppi o in seduta comune.
ART 17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno ogni tre
mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero
quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso
Consiglio, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti oppure ne faccia richiesta
un quarto dei soci ordinari, quali
devono indicare l’argomento della riunione.
L'avviso di convocazione deve essere inoltrato,
tramite lettera, fax oppure e-mail, dal Presidente ai diretti interessati
almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso devono essere
comunicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da
discutere all'ordine del giorno.Le riunioni del Consiglio Nazionale sono
dirette dal Presidente. Per la loro validità è necessario che siano presenti
almeno i 2/3 dei componenti. Le decisioni vengono approvate a maggioranza.In
caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.II
membro del Consiglio Nazionale che sia assente dalle riunioni senza
giustificato motivo per più di due sedute consecutive può essere dichiarato
decaduto da una maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.
18 - IL PRESIDENTE
Il
Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale e dura in carica tre anni ed è
rieleggibile immediatamente una sola volta nello stesso incarico.Il Presidente
non può essere revocato dal Consiglio Direttivo.In caso di morte o dimissioni
del Presidente ovvero per altro Suo prolungato impedimento nello svolgimento
della carica, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Generale Straordinaria
dell’Associazione per procedere alla nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale
dell’Associazione, sia di fronte a terzi che ai Soci ed ha il compito di
tutelare le norme statutarie. Dirige l’Assemblea Generale e il Consiglio
Direttivo.Partecipa personalmente o tramite un suo Delegato ad ogni
manifestazione Associativa Nazionale o Regionale.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente o in caso di assenza di quest’ultimo dal
Consigliere più anziano in termine di elezione o in caso di parità dal più
anziano di età.In ogni convocazione il Presidente può richiedere la consulenza
di tecnici esterni all’Associazione.
19 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio
Direttivo e dura in carica tre anni, ovvero sino alla scadenza del Consiglio
Direttivo che lo ha nominato, ed è
rieleggibile immediatamente una sola volta nello stesso incarico.Coadiuva il
Presidente e lo può sostituire in caso di impedimento o di sua richiesta.
20 – IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio
Direttivo e dura in carica tre anni ovvero sino alla scadenza del Consiglio
Direttivo che lo ha nominato, ed è rieleggibile immediatamente una sola volta
nello stesso incarico.Coordina l’attività organizzativa e culturale
dell’Associazione e delle Sezioni Regionali e Provinciali.Redige il verbale del
Consiglio Direttivo.
21 – IL TESORIERE
Il Tesoriere
viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni ovvero sino
alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile
immediatamente una sola volta nello stesso incarico.Tiene la contabilità e i
libri associativi.Ha la firma nei conti correnti dell’Associazione.Effettua i
pagamenti e le riscossioni nei limiti e secondo le modalità indicate dal
Consiglio Direttivo.Redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre
all’esame del Consiglio Direttivo.
22 -REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre
membri eletti dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali nomineranno
nella prima seduta, fra loro il Presidente.
I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e
sono rieleggibili.Ad essi spetta il compito di controllare la gestione della
contabilità dell’Associazione e di redigere una relazione per l’Assemblea
Generale sui rendiconti consuntivi e preventivi approvati dal Consiglio
Direttivo.Può richiedere con motivazione scritta la Convocazione dell’Assemblea
Generale. I Revisori dei Conti si riuniscono almeno una volta l’anno.
23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri,
eletti dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali nomineranno fra
loro nella prima seduta il Presidente del Collegio. I Probiviri restano in
carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di
esaminare e di giudicare gli atti di inosservanza dei principi di deontologia e
comunque lesivi degli interessi e della dignità dell’Associazione compiuti
dagli iscritti.Il ricorso ai probiviri può essere inoltrato dagli Organi
Nazionali e Periferici dell’Associazione e dal singolo Socio verso cui il
Consiglio Direttivo ha proposto provvedimenti sospensivi da incarichi o altri
provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri può adottare i
seguenti provvedimenti:
· Proscioglimento
· Avvertimento
· Censura
· Sospensione
temporanea
· Espulsione
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo
e inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del collegio stesso.
24 - STRUTTURA TERRITORIALE
Sezioni
Regionali
L’Associazione si articola in Sezioni
Regionali, che operano in armonia con
gli scopi statutari della Associazione e nel rispetto dei programmi del
Consiglio Direttivo Nazionale. Ciascuna Sezione Regionale ha la funzione di
coordinare le attività associative nel territorio di propria competenza.
Tutte le iniziative regionali devono essere
comunicate con ragionevole anticipo al Segretario Nazionale. Per
l’organizzazione e il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano le
norme statutarie che regolano l’Associazione. La Sezione Regionale è composta
dai Soci Ordinari e Aderenti residenti o operanti nella Regione cui essi fanno
capo.
Non sono ammesse appartenenza a più di una Sezione.
- organizzazione
La Sezione Regionale è retta e coordinata dal
Delegato Regionale, nominato dal Consiglio Nazionale, che resterà in carica per
tre anni e che potrà essere
riconfermato, consecutivamente, una sola volta.
Il Delegato Regionale risponde annualmente agli
organi centrali dell’Associazione sulla correttezza della gestione delle
attività e della loro conformità ai programmi e ai fini della Associazione. Il
Consiglio Regionale è formato dal Delegato Regionale e dai Delegati
Provinciali, fra i quali il Delegato Regionale sceglie il Vice Delegato
Regionale, che lo può sostituire in caso di brevi periodi di assenza e il
Segretario Regionale che svolge anche funzione di Tesoriere Regionale. Per lo
svolgimento delle loro attività le Sezioni Regionali hanno a disposizione fondi
ad esse destinati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, tenuto conto delle
quote annuali di iscrizione di appartenenti alla Regione e da fondi derivati da
contributi, elargizione e offerte da chiunque provenienti e finalizzati al
funzionamento delle Sezioni stesse. Tali quote sono rese disponibili anche alle
Sezioni Provinciali per le iniziative approvate.
Il
Consiglio Regionale è convocato almeno ogni 6 mesi. L’ Assemblea Regionale è
convocata dal Delegato Regionale, in forma Ordinaria almeno una volta l’anno,
mentre in forma Straordinaria può anche
essere convocata su richiesta di almeno la metà dei Delegati Provinciali o di
un numero di iscritti della Regione interessata pari a 1/3 degli aventi diritto
al voto.
La convocazione dell’Assemblea deve essere
effettuata tramite convocazione scritta o per fax o per e-mail con un preavviso
di almeno otto giorni con la comunicazione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è
presente la metà più uno dei soci ordinari e in seconda convocazione (almeno
mezz’ora dopo la prima). Non sono ammesse deleghe.
Nell’Assemblea Ordinaria vengono presentati i
programmi delle iniziative che le Sezioni Regionali e Provinciali intendono
programmare per l’anno successivo e il loro impegno economico e le modalità di
copertura finanziaria, se ne verifica la compatibilità con i principi statutari
e ne viene steso un Verbale da trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale per
l’approvazione.
Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte
tramite voto palese a maggioranza semplice.Il Consiglio Direttivo Nazionale può
dichiarare decaduto un Delegato Regionale, motivandone la decisione e
sostituendolo ove necessario.Il Delegato sostituito può richiedere la conferma
o meno della decisione dal Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è
inappellabile.
Sezioni
Provinciali
Vengono istituite le Sezioni Provinciali per le
zone con un numero di iscritti, abitanti o operatori nel territorio rispettivo,
superiore a 20 unità. La Sezione Provinciale è composta dai Soci Ordinari e
Aderenti residenti o operanti nella Provincia cui essi fanno capo. Non sono
ammesse appartenenza a più di una Sezione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i Delegati
Provinciali, su proposta del Delegato Regionale. Il Delegato Provinciale
sceglie un membro della Sezione Provinciale quale suo Vice che lo può
sostituire in caso di sua assenza e che collabora con lui nell’organizzazione
delle attività provinciali e sceglie un membro che svolge funzioni di
Segretario – Tesoriere con il compito di segreteria sezionale e di contabilità
delle disponibilità economiche della Sezione.
Il Delegato
Provinciale convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea Provinciale di tutti
gli iscritti. La convocazione deve essere effettuata tramite convocazione
scritta o per fax o per e-mail o telefonicamente con un preavviso di almeno
otto giorni con la comunicazione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è
presente la metà più uno dei soci ordinari e aderenti e in seconda convocazione
(almeno mezz’ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei presenti. Non sono
ammesse deleghe.
Nell’Assemblea Ordinaria vengono proposti i
programmi delle iniziative che la Sezione intende programmare per l’anno
successivo e le modalità di copertura finanziaria e ne viene steso un Verbale
da trasmettere attraverso la Sezione Regionale, al Consiglio Direttivo
Nazionale per l’approvazione.
Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte
tramite voto palese a maggioranza semplice. Per lo svolgimento delle loro
attività le Sezioni Provinciali hanno a disposizione i fondi ad esse destinati dal Consiglio
Direttivo Nazionale dell’Associazione attraverso il Consiglio Regionale. Il
Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto un Delegato Provinciale, motivandone
la decisione e sostituendolo ove necessario, specificando i motivi della
scelta, soprattutto nei casi di mancanza di attività della Sezione o della
incapacità a raggiungere, dopo ripetute sollecitazioni da parte del Consiglio
Direttivo Nazionale, il numero minimo di Soci.Il Delegato sostituito può
richiedere la conferma o meno della decisione al Collegio dei Probiviri, il cui
pronunciamento è inappellabile.
ART 25 – PATRIMONIO
II patrimonio dell'ASPAM è indivisibile fra i
membri dell'Associazione. Esso dovrà essere impiegato esclusivamente per il
raggiungimento degli scopi dell’Associazione ed è costituito da:
a)
quote associative, il cui ammontare e stabilito di anno
in anno dal Consiglio Nazionale
b)
contributi, fondi e donazioni ricevuti da parte di Enti
ed Istituti pubblici o privati e di persone fisiche e giuridiche
c)
beni mobili e immobili e beni strumentali acquistati a qualsiasi titolo
dall'Associazione.
Sarà quindi possibile finanziare le attività
sociali solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o
enti pubblici e privati (con l’esclusione di contributi che anche
indirettamente possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se
forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso
l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e
privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di
dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti falla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Gli esercizi finanziari dell'Associazione si
chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivi e quelli preventivi,
predisposti dal Tesoriere, devono essere discussi e approvati dall'Assemblea
Generale entro il successivo 30 aprile, in accordo con le disposizioni previste
dallo Statuto.
Le somme possedute dall’Associazione devono essere
depositate, a nome dell’Associazione, presso Istituti bancari e/o postali. Il
Tesoriere, su espresso mandato del Consiglio Direttivo, avrà facoltà di firma e
prelevamento.In caso di morte del socio, gli eredi non potranno rivendicare
alcun diritto.
ART 26 SPESE E FINANZIAMENTO
Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono a
titolo gratuito. A tutti i titolari di cariche sociali e ai Soci che svolgono
importanti compiti per conto dell'Associazione compete il rimborso delle spese
per viaggi e trasferte compiuti per tale funzione. Questi rimborsi saranno
effettuati secondo le regole e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.
Ogni regione è finanziata con un contributo la cui
entità e annualmente fissata dal Consiglio Nazionale. Al contributo si aggiunge
una aliquota percentuale sull'ammontare delle quote associative provenienti
dalla regione interessata. Tale aliquota sarà determinata di anno in anno dal
Consiglio Nazionale.
ART 27 DURATA - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Lo scioglimento dell'Associazione può essere stabilito con delibera adottata
dall'Assemblea Generale, appositamente convocata in seduta straordinaria, con
il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci ordinari.
In caso di delibera di scioglimento, l’Assemblea
plenaria provvederà alla nomina di un liquidatore, scelto tra i soci ordinari.
Il liquidatore potrà effettuare la liquidazione, se necessario con l'ausilio di
tecnici qualificati. Il Liquidatore, completata la fase di liquidazione
provvederà a versare eventuali somme residue a beneficio dell’Associazione
Nazionale Orfani dei Medici, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Eventuali somme necessarie alla copertura dei saldi
passivi di liquidazione saranno ripartite in eguale misura tra i componenti del
Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri.
ART. 28 – RINVIO A NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Statuto si
rinvia espressamente alla disciplina civilisticamente vigente.
ART 29 –
NORMA FINALE
Resta inteso che questo è l’unico Statuto valido
per l’Associazione ASPAM. Gli STATUTI precedentemente approvati e utilizzati
dalla data odierna si intendono abrogati.
IL PRESENTE STATUTO VIENE
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI A.S.P.A.M. DEL 15 OTTOBRE 2006 IN
VERONA
LETTO, APPROVATO E
SOTTOSCRITTO DA TUTTI I SOCI PRESENTI